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L’abilitazione e l’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata (FEA) prevedono la presentazione di un documento di riconoscimento del firmatario, in conformità all’articolo 56 del DPSM del 22 febbraio 2013.
Tale procedura garantisce l’identificazione certa dell’utente, requisito indispensabile per l’avvio del processo di firma FEA.
La FEA risponde inoltre ai requisiti stabiliti dall’articolo 26 del Regolamento eIDAS (Art. 3), poiché:
- è univocamente associata al firmatario;
- consente l’identificazione certa del firmatario tramite un documento idoneo (ad esempio carta d’identità o passaporto);
- è generata con dati di firma gestiti sotto l’esclusivo controllo del firmatario, assicurando un elevato livello di sicurezza;
- garantisce l’integrità dei dati sottoscritti, impedendo qualsiasi modifica successiva non autorizzata.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno del Manuale utenti.
FEA
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