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In base all’Art. 2220 del Codice Civile e alle regole di ordinata tenuta della contabilità, è obbligatoria la conservazione delle ricevute generate dal Sistema di Interscambio (SdI) al pari delle fatture stesse.
Queste ricevute hanno pieno valore giuridico e costituiscono prova dell’avvenuta emissione e della corretta gestione del ciclo di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa al SdI e lo stesso rilascia una delle ricevute previste.
La ricevuta di consegna attesta che la fattura è stata recapitata al destinatario.
La ricevuta di scarto certifica che la fattura non è stata accettata dal SdI per errori formali.
La ricevuta di impossibilità di consegna dimostra che, pur non essendo stata recapitata al destinatario per problemi tecnici o errori nell’indirizzo telematico, la fattura è comunque messa a disposizione del destinatario nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, il rilascio di una di queste ricevute costituisce la prova dell’emissione della fattura elettronica.
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